IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
   Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 24 luglio
1977, n. 616, attuativo della delega di cui all'art. 1 della legge 22
luglio 1975, n. 382;
   Visti  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 10 maggio
1982,  n.  505,  che  attua  la direttiva CEE n. 77/504 relativa agli
animali  della  specie  bovina riproduttori di razza pura, nonche' le
successive  decisioni  della  Commissione CEE adottate ai sensi degli
articoli 5 e 6 della citata direttiva n. 77/504;
   Vista  la direttiva n. 87/328/CEE del Consiglio del 18 giugno 1987
relativa  all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di
razza  pura  che  attua  l'art.  3  della precedente direttiva CEE n.
77/504;
   Visto  il  decreto  interministeriale  del  9  gennaio 1988, n. 96
emanato  dal  Ministro  delle  finanze  di  concerto  con il Ministro
dell'agricoltura  e  delle foreste, attuativo, per quanto concerne il
bestiame da riproduzione di razza pura, del regolamento CEE n. 950/68
del  Consiglio  del  28  giugno  1968,  e  successive  modificazioni,
relativo alla tariffa doganale comune;
   Visto  in  particolare l'art. 6 di detto decreto interministeriale
che  prevede  la fissazione da parte del Ministero dell'agricoltura e
delle  foreste  dei  requisiti  tecnici  e  delle  procedure  per  lo
svolgimento   dei   controlli   sul   bestiame  da  ammettere  tra  i
riproduttori di razza pura;
   Visto  inoltre  l'art.  7 del citato decreto interministeriale che
prevede il rilascio di apposita autorizzazione da parte del Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  per l'importazione del materiale
seminale  ed  ovuli  fecondati  del bestiame da riproduzione di razza
pura;
   Considerata  l'opportunita'  di  dare attuazione a quanto disposto
dal  piu'  volte citato decreto interministeriale del 9 gennaio 1988,
n. 96 con la predisposizione di una organica disciplina che, in linea
con  gli  indirizzi  del  miglioramento  delle produzioni zootecniche
nazionali,  risponda  adeguatamente alle esigenze degli operatori del
settore;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Specie e categorie ammesse
   Con  il  presente  decreto  sono stabiliti i requisiti tecnici per
l'importazione  ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza
pura,  nonche' del materiale seminale ed ovuli fecondati, provenienti
parimenti  dal bestiame da riproduzione di razza pura, delle specie e
categorie appresso indicate:
    a) Bovini:
      riproduttori maschi e femmine;
      materiale seminale;
      ovuli fecondati;
    b) Bufali:
      riproduttori maschi e femmine;
    c) Cavalli:
      riproduttori maschi e femmine;
    d) Asini:
      riproduttori maschi e femmine;
    e) Suini:
      riproduttori maschi e femmine;
      materiale seminale;
    f) Ovini:
      riproduttori maschi e femmine;
      materiale seminale;
    g) Caprini:
      riproduttori maschi e femmine;
      materiale seminale.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  La  direttiva  n. 87/328/CEE e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 167 del  26
          giugno  1987  e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica Italiana n. 65 del  20  agosto  1987,  2a  serie
          speciale.
             -  Il D.M. 9 gennaio 1988 e' pubblicato in questo stesso
          supplemento ordinario.